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Sicilia - San Vito Lo Capo - nuova ordinanza comunale

13/07/2011

 

Gentili Clienti
La presente news per informarVi che il Comune di San Vito Lo capo ha istituito una nuova ordinanza che obbliga, a partire dal 1° Agosto 2011, tutte le strutture ricettive a incassare € 1.00 a persona al giorno (eccetto bambini inferiori ad anni 10).
Ecco in basso tutta l'ordinanza comunale

 

 

 

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

 

 

 

Articolo 1

Presupposto dell’ imposta

1. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive all’area aperta – campeggi,

agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti

per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità

abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o

più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di

San Vito Lo Capo.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all’articolo 1 e

non risulta iscritto nell’anagrafe del Comune di San Vito Lo Capo.

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.

Articolo 4

Periodo di applicazione

1. L’imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/06 – 30/09 di ogni anno

Articolo 5

Misura dell’ imposta

1. L’imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati

in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per

ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti

da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche

alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. L’imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 al giorno per

persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. L’ imposta è applicata fino ad

un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

2. L’imposta di soggiorno è pari al € 1,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati

nelle strutture ricettive all’aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea,

fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all’ufficio tributi del comune, entro il trentuno

del mese di agosto, il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo 1 giugno - 31,

luglio nonchè il relativo periodo di permanenza ed entro il giorno 31 ottobre analoga

comunicazione relativa al periodo 1 agosto 30 settembre. I soggetti proprietari di unità

abitative ammobiliate presentano all’ufficio tributi, nei termini indicati dal 1° comma, copia

della cessione di fabbricato, prevista dall’art. 12 del D.L. 21.03.1978 n° 59, convertito con

modificazione dalla Legge n° 191/1978, indicando il periodo di soggiorno ed il numero

delle presenze, separatamente con apposita modulistica fornita dal comune, anche per

periodi inferiori a giorni trenta, ex art 1 comma 345 della legge n° 311/2004.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all’articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al

gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla

riscossione dell’imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al

comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art.1, effettua il

versamento delle somme riscosse a titolo d’imposta di soggiorno, entro il 31 di agosto e 31

di ottobre per i periodi indicati nell’articolo 6 con bonifico bancario in favore del tesoriere

comunale specificandone il periodo e le relative presenze.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell’attività di accertamento sul’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, ove possibile previa

richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei

soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a)

invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e

documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di

carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate

sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi

18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonchè secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione

amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D.L.g.s. n°

471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione della sanzione di cui al presente

comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.L.g.s. 472/1997.

3. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del

gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500

euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le

disposizioni della legge n° 689/1981.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall’Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed

interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, sono

riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine

di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento del imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza

può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del imposta stessa da

effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da

presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini

della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o

superiore ad euro duemila/00.

3. Non si procede al rimborso del imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle

commissioni tributarie ai sensi del D.L.g.s. n° 546/1992.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente per l’anno 2011, si applicano a

decorrere dal 1° agosto.

2. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e

versamento del imposta di soggiorno di cui agli articoli 6e 7 del presente regolamento si

considerano regolarmente assolti se effettuati entro il 31 ottobre 2011.

3. E’ costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell’amministrazione e delle

associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare

l’applicazione della presente disciplina regolamentare nonchè al fine di individuare ulteriori

procedure semplificate di versamento del imposta.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di

approvazione.